Ricorso Itria- Vitulano Manfredonia: atti da rimettere al TNF

Il Giudice Sportivo;
esaminato il reclamo proposto dalla Società ASD CALCIO A 5 MANFREDONIA
avverso l’esito della gara in oggetto rileva:
con il reclamo in questione, la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara ex
art.10, comma 6 del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi il
calciatore Araujo Daniel, nato il 12/09/1998, in posizione irregolare di
tesseramento.
Nel merito la ricorrente sostiene che la società resistente avrebbe
inserito in distinta il predetto calciatore, sig. Araujo Daniel, che
tuttavia non avrebbe avuto titolo a prendere parte all’incontro in quanto
tesserato dalla società convenuta in modo irregolare.
Tale convincimento discenderebbe dalla circostanza che – a detta della
reclamante – il suddetto atleta sarebbe stato tesserato irregolarmente in
quanto a loro dire il periodo di tesseramento attinente al giocatore in
questione sarebbe da riferirsi al periodo di trasferimento definito dal
C.U. n.234/A del 28/06/2023.
Considerato che, nel caso di specie, la verifica circa la posizione
irregolare del predetto calciatore presuppone l’accertamento della
validità del tesseramento del medesimo calciatore in favore della società
ASD ITRIA F.C.;
Rilevato che l’art. 88 C.G.S. attribuisce al Tribunale Federale Nazionale
– Sez. Tesseramenti, la competenza funzionale in ordine alle controversie
riguardanti i tesseramenti.
Ritenuta preliminare la questione relativa alla regolarità del Suo
tesseramento, peraltro funzionale anche all’eventuale applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10, comma 6 lettera a) del C.G.S.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N.338 del 13/12/2023 decide:
di sospendere il procedimento ex art. 89, comma 1, lett. b), C.G.S. e di
rimettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti,
affinché valuti la regolarità del tesseramento del calciatore Araujo
Daniel, nato il 12/09/1998.

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